Art. 2

In vigore dal 10 apr 2019
Qualora il Regno Unito introduca l'obbligo di visto per i cittadini di almeno uno Stato membro, si applica il meccanismo di reciprocità di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/1806. Nell'applicare il meccanismo di reciprocità il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri agiscono senza ritardo.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2019/592 — Testo vigente | Portale Normativo