Art. 1

In vigore dal 10 apr 2019
Il regolamento (UE) 2018/1806 è così modificato: 1) all'articolo 6, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) fatti salvi gli obblighi derivanti dall'accordo europeo relativo alla soppressione dei visti dei rifugiati, del Consiglio d'Europa, firmato a Strasburgo il 20 aprile 1959, i rifugiati statutari, gli apolidi e altre persone che non possiedono la cittadinanza di nessun paese, che risiedono in Irlanda e sono titolari di un documento di viaggio rilasciato dall'Irlanda che è riconosciuto dallo Stato membro interessato.»; 2) all'allegato II, parte 1, è inserito quanto segue: «Regno Unito (esclusi i cittadini britannici di cui alla parte 3)»; 3) il titolo dell'allegato II, parte 3, è sostituito dal seguente: «CITTADINI BRITANNICI CHE NON SONO “CITIZENS” BRITANNICI»; 4) nell'allegato II, parte 3, dopo «British overseas territories citizens (BOTC)» è aggiunto quanto segue: «Tali territori comprendono: Anguilla, Bermuda, Gibilterra (*1), Isole Cayman, Isole Falkland, Isole Georgia del sud e Sandwich australi, Isole Pitcairn, Sant'Elena, Ascension e Tristan da Cunha, Isole Turks e Caicos e Isole Vergini britanniche, Territorio Antartico britannico e Territorio britannico dell'Oceano Indiano. (*1)  Gibilterra è una colonia della Corona britannica. La sovranità su Gibilterra è oggetto di una controversia tra la Spagna e il Regno Unito; è necessario trovare una soluzione in merito a questo territorio alla luce delle pertinenti risoluzioni e decisioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.»."
Storico versioni

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