Art. 2

Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/592

In vigore dal 28 mar 2019
Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/592 Il regolamento delegato (UE) 2016/592 è così modificato: 1) all' è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, per i contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC indicata nell'allegato, l'obbligo di compensazione decorre 12 mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'obbligo di compensazione non si è attivato entro il 11 aprile 2019; b) i contratti sono novati al solo scopo di sostituire la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro.»; 2) all', il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Per le controparti finanziarie appartenenti alla categoria 3 e per le operazioni di cui all', paragrafi 2 e 3, del presente regolamento concluse tra controparti finanziarie, la durata residua minima di cui all', paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 648/2012, alla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione, è di cinque anni e tre mesi.»
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