Art. 1
Modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2205
In vigore dal 28 mar 2019
Modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2205
Il regolamento delegato (UE) 2015/2205 è così modificato:
1)
all' è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, per i contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC indicata nell'allegato, l'obbligo di compensazione decorre 12 mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
l'obbligo di compensazione non si è attivato entro il 11 aprile 2019;
b)
i contratti sono novati al solo scopo di sostituire la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro.»;
2)
all', il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per le controparti finanziarie appartenenti alla categoria 3 e per le operazioni di cui all', paragrafi 2 e 3, del presente regolamento concluse tra controparti finanziarie, la durata residua minima di cui all', paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 648/2012, alla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione, è di:
a)
50 anni per i contratti che appartengono alle categorie della tabella 1 o della tabella 2 di cui all'allegato;
b)
tre anni per i contratti che appartengono alle categorie della tabella 3 o della tabella 4 di cui all'allegato.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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