Art. 6

Relazioni con altri strumenti di coordinamento

In vigore dal 25 mar 2019
Relazioni con altri strumenti di coordinamento 1.   Il presente regolamento non pregiudica le convenzioni e gli accordi in materia di sicurezza sociale esistenti tra il Regno Unito e uno o più Stati membri che sono conformi all' del regolamento (CE) n. 883/2004 e all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 987/2009. 2.   Il presente regolamento non pregiudica le convenzioni e gli accordi in materia di sicurezza sociale tra il Regno Unito e uno o più Stati membri che siano conclusi successivamente alla data in cui, a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE, i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito e che si riferiscano al periodo precedente alla data di applicazione del presente regolamento, a condizione che tali convenzioni e accordi diano effetto ai principi di cui all', paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, applichino le disposizioni di cui all', paragrafo 3, del presente regolamento si basino sui principi del regolamento (CE) n. 883/2004 e siano in linea con lo spirito di tale regolamento.
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