Art. 5
Assimilazione e totalizzazione
In vigore dal 25 mar 2019
Assimilazione e totalizzazione
1. Il principio dell'assimilazione di cui all' del regolamento (CE) n. 883/2004 si applica per quanto riguarda prestazioni o redditi acquisiti e fatti o avvenimenti verificatisi nel Regno Unito anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento.
2. Il principio della totalizzazione di cui all' del regolamento (CE) n. 883/2004 si applica per quanto riguarda periodi d'assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturati nel Regno Unito anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento.
3. Si applicano tutte le altre disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 necessarie per dare effetto ai principi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Storico versioni
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