Art. 5

Ammissibilità delle operazioni a seconda dell'ubicazione

In vigore dal 25 mar 2019
Ammissibilità delle operazioni a seconda dell'ubicazione Il massimale di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1299/2013 non si applica ai programmi di cooperazione.
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