Art. 3

Autorità di programma

In vigore dal 25 mar 2019
Autorità di programma In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1299/2013, — l'organismo speciale programmi UE («SEUPB») che ospita l'autorità di gestione e l'autorità di certificazione dei programmi di cooperazione continua ad esercitare le sue funzioni; — il ministero delle Finanze dell'Irlanda del Nord (Department of Finance of Northern Ireland) resta l'autorità di audit dei programmi di cooperazione.
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