Art. 3
Autorità di programma
In vigore dal 25 mar 2019
Autorità di programma
In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1299/2013,
—
l'organismo speciale programmi UE («SEUPB») che ospita l'autorità di gestione e l'autorità di certificazione dei programmi di cooperazione continua ad esercitare le sue funzioni;
—
il ministero delle Finanze dell'Irlanda del Nord (Department of Finance of Northern Ireland) resta l'autorità di audit dei programmi di cooperazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:491:oj#art-3