Art. 2

In vigore dal 19 mar 2019
1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 2.   Esso si applica a decorrere dal 15 dicembre 2019, salvo: a) l', punto 6, che si applica a decorrere dal 18 aprile 2019; b) l', punti 4 e 5, relativamente all'articolo 3 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 3 ter del regolamento (CE) n. 924/2009 che si applicano a decorrere dal 19 aprile 2020; c) l', punto 4, relativamente all'articolo 3 bis, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 924/2009, che si applica a decorrere dal 19 aprile 2021. d) l', punto 4, relativamente all'articolo 3 bis, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 924/2009, nella misura in cui si riferisce all'articolo 3 bis, paragrafi da 1 a 4, di detto regolamento, che si applica a decorrere dal 19 aprile 2020; e) l', punto 4, relativamente all'articolo 3 bis, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 924/2009, nella misura in cui si riferisce all'articolo 3 bis, paragrafi 5 e 6, di detto regolamento, che si applica a decorrere dal 19 aprile 2021.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2019/518 — Testo vigente | Portale Normativo