Art. 2
In vigore dal 19 mar 2019
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal 15 dicembre 2019, salvo:
a)
l', punto 6, che si applica a decorrere dal 18 aprile 2019;
b)
l', punti 4 e 5, relativamente all'articolo 3 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 3 ter del regolamento (CE) n. 924/2009 che si applicano a decorrere dal 19 aprile 2020;
c)
l', punto 4, relativamente all'articolo 3 bis, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 924/2009, che si applica a decorrere dal 19 aprile 2021.
d)
l', punto 4, relativamente all'articolo 3 bis, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 924/2009, nella misura in cui si riferisce all'articolo 3 bis, paragrafi da 1 a 4, di detto regolamento, che si applica a decorrere dal 19 aprile 2020;
e)
l', punto 4, relativamente all'articolo 3 bis, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 924/2009, nella misura in cui si riferisce all'articolo 3 bis, paragrafi 5 e 6, di detto regolamento, che si applica a decorrere dal 19 aprile 2021.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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