Art. 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 924/2009

In vigore dal 19 mar 2019
Modifiche del regolamento (CE) n. 924/2009 Il regolamento (CE) n. 924/2009 è così modificato: 1) l' è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il presente regolamento stabilisce le norme sui pagamenti transfrontalieri e sulla trasparenza delle commissioni di conversione valutaria nell'Unione.»; b) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente: «In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli articoli 3 bis e 3 ter si applicano a tutti i pagamenti nazionali e transfrontalieri che sono espressi in euro o nella moneta nazionale di uno Stato membro diversa dall'euro e che comportano un servizio di conversione valutaria.»; 2) all', il punto 9) è sostituito dal seguente: «9) «commissione», qualsiasi importo applicato a un utilizzatore di servizi di pagamento da un prestatore di servizi di pagamento che è direttamente o indirettamente collegato a un'operazione di pagamento, qualsiasi importo imposto a un utilizzatore di servizi di pagamento da un prestatore di servizi di pagamento o da un soggetto che fornisce servizi di conversione valutaria ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) per un servizio di conversione valutaria, o una combinazione di tali servizi; (*1)  Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).»;" 3) l'articolo 3 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le commissioni applicate da un prestatore di servizi di pagamento a un utilizzatore di servizi di pagamento per i pagamenti transfrontalieri in euro sono uguali a quelle applicate da tale prestatore di servizi di pagamento per i corrispondenti pagamenti nazionali dello stesso valore effettuati nella valuta nazionale dello Stato membro in cui è situato il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore di servizi di pagamento.»; b) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   Le commissioni applicate dal prestatore di servizi di pagamento all'utilizzatore di servizi di pagamento per i pagamenti transfrontalieri nella moneta nazionale dello Stato membro che ha notificato la decisione di estendere l'applicazione del presente regolamento alla sua moneta nazionale conformemente all'articolo 14 sono uguali a quelle applicate da tale prestatore di servizi di pagamento all'utilizzatore di servizi di pagamento per i corrispondenti pagamenti nazionali dello stesso valore e nella stessa valuta.»; c) il paragrafo 3 è abrogato; d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «4.   I paragrafi 1 e 1 bis non si applicano alle commissioni di conversione valutaria.»; 4) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 3 bis Commissioni di conversione valutaria connesse a operazioni basate su carta 1.   Per quanto riguarda gli obblighi di informazione in merito alle commissioni di conversione valutaria e al tasso di cambio applicabile, di cui all'articolo 45, paragrafo 1, all'articolo 52, paragrafo 3, e all'articolo 59, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366, i prestatori di servizi di pagamento e le parti che forniscono servizi di conversione valutaria presso uno sportello di prelievo automatico (automated teller machine — “ATM”) o presso il punto di vendita di cui all'articolo 59, paragrafo 2, di detta direttiva, esprimono il totale delle commissioni di conversione valutaria come maggiorazione percentuale sugli ultimi tassi di cambio di riferimento in euro disponibili pubblicati dalla Banca centrale europea (BCE). Tale maggiorazione è comunicata al pagatore prima dell'avvio dell'operazione di pagamento. 2.   I prestatori di servizi di pagamento rendono inoltre pubbliche, in modo comprensibile e facilmente accessibile, le maggiorazioni di cui al paragrafo 1 su una piattaforma elettronica ampiamente disponibile e facilmente accessibile. 3.   Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il soggetto che fornisce un servizio di conversione valutaria presso un ATM o presso il punto di vendita fornisce al pagatore le informazioni seguenti prima dell'avvio dell'operazione di pagamento: a) l'importo da pagare al beneficiario nella valuta utilizzata dal beneficiario; b) l'importo che il pagatore deve pagare nella valuta del conto del pagatore. 4.   Il soggetto che fornisce servizi di conversione valutaria presso uno sportello ATM o presso il punto di vendita espone chiaramente le informazioni di cui al paragrafo 1 presso l'ATM o il punto di vendita. Prima di disporre l'operazione di pagamento, tale soggetto informa inoltre il pagatore della possibilità di pagare nella valuta utilizzata dal beneficiario e di far effettuare successivamente la conversione valutaria dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 sono altresì messe a disposizione del pagatore su un supporto durevole dopo che l'operazione di pagamento è stata disposta. 5.   Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, per ciascuna carta di pagamento che è stata rilasciata al pagatore dal proprio prestatore di servizi di pagamento e che è collegata allo stesso conto, invia al pagatore un messaggio elettronico con le informazioni di cui al paragrafo 1 senza indebito ritardo dopo che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore riceve un ordine di pagamento per un prelievo presso un ATM o un pagamento presso un punto di vendita espresso in una qualsiasi valuta dell'Unione diversa dalla valuta del conto del pagatore. Fatto salvo il primo comma, tale messaggio è inviato una volta per ciascun mese in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore riceve dal pagatore un ordine di pagamento espresso nella stessa valuta. 6.   Il prestatore di servizi di pagamento concorda con l'utilizzatore di servizi di pagamento il canale o i canali di comunicazione elettronica ampiamente disponibili e facilmente accessibili attraverso i quali il prestatore di servizi di pagamento invierà il messaggio di cui al paragrafo 5. Il prestatore di servizi di pagamento offre agli utilizzatori di servizi di pagamento la possibilità di scegliere di non ricevere i messaggi elettronici di cui al paragrafo 5. Il prestatore di servizi di pagamento e l'utilizzatore di servizi di pagamento possono convenire che il paragrafo 5 e il presente paragrafo non si applichino in tutto o in parte se l'utilizzatore di servizi di pagamento non è un consumatore. 7.   Le informazioni di cui al presente articolo sono fornite a titolo gratuito e in modo neutrale e comprensibile.»; 5) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 3 ter Commissioni di conversione valutaria connesse a bonifici 1.   Quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore offre un servizio di conversione valutaria in relazione a un bonifico, quale definito all'articolo 4, punto 24), della direttiva (UE) 2015/2366, avviato direttamente online, utilizzando il sito web o l'applicazione bancaria mobile del prestatore di servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento, riguardo all'articolo 45, paragrafo 1, e all'articolo 52, paragrafo 3, di detta direttiva, informa il pagatore prima di disporre l'operazione di pagamento, in modo chiaro, neutrale e comprensibile, delle spese stimate per i servizi di conversione valutaria applicabili al bonifico. 2.   Prima di disporre un'operazione, il prestatore di servizi di pagamento comunica al pagatore, in modo chiaro, neutrale e comprensibile, l'importo totale stimato del bonifico nella valuta del conto del pagatore, comprese le eventuali commissioni applicate all'operazione e le eventuali commissioni di conversione valutaria. Il prestatore di servizi di pagamento comunica anche l'importo stimato da trasferire al beneficiario nella valuta usata dal beneficiario.»; 6) l'articolo 15 è sostituito dal seguente: «Articolo 15 Riesame 1.   Entro il 19 aprile 2022, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, alla BCE e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione e sull'impatto del presente regolamento, contenente in particolare: a) una valutazione del modo in cui i prestatori di servizi di pagamento applicano l'articolo 3 del presente regolamento, quale modificato dal regolamento (UE) 2019/518 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) b) una valutazione dell'evoluzione dei volumi e delle commissioni per i pagamenti nazionali e transfrontalieri nelle valute nazionali degli Stati membri e in euro dopo l'adozione del regolamento (UE) 2019/518; c) una valutazione dell'impatto dell'articolo 3 del presente regolamento, quale modificato dal regolamento (UE) 2019/518, sull'evoluzione delle commissioni di conversione valutaria e delle altre commissioni relative ai servizi di pagamento, sia per i pagatori che per i beneficiari; d) una valutazione dell'impatto stimato della modifica dell'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, al fine di coprire tutte le valute degli Stati membri; e) una valutazione del modo in cui i prestatori di servizi di conversione valutaria applicano i requisiti informativi di cui agli articoli 3 bis e 3 ter del presente regolamento e le disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 45, paragrafo 1, dell'articolo 52, paragrafo 3, e dell'articolo 59, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366, e volta a determinare se tali norme hanno migliorato la trasparenza delle commissioni di conversione valutaria; f) una valutazione per stabilire se e in quale misura i prestatori di servizi di conversione valutaria abbiano incontrato difficoltà nell'applicazione pratica degli articoli 3 bis e 3 ter del presente regolamento e delle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 45, paragrafo 1, dell'articolo 52, paragrafo 3, e dell'articolo 59, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366; g) un'analisi costi-benefici dei canali e delle tecnologie di comunicazione utilizzati o disponibili per i fornitori di servizi di conversione valutaria e che possono migliorare ulteriormente la trasparenza delle spese di conversione valutaria, compresa una valutazione dell'esistenza o meno di determinati canali che i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere tenuti a offrire per l'invio delle informazioni di cui all'articolo 3 bis; tale analisi comprende anche una valutazione della fattibilità tecnica della divulgazione simultanea delle informazioni di cui all'articolo 3 bis, paragrafi 1 e 3, del presente regolamento, prima dell'avvio di ciascuna operazione, per tutte le opzioni di conversione valutaria disponibili presso un ATM o presso il punto di vendita; h) un'analisi costi/benefici per introdurre la possibilità per i pagatori di bloccare l'opzione di conversione valutaria offerta da un soggetto diverso dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore presso un ATM o presso il punto di vendita e di modificare le loro preferenze al riguardo; i) un'analisi costi-benefici dell'introduzione dell'obbligo per il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, quando fornisce servizi di conversione valutaria in relazione a una singola operazione di pagamento, di applicare in sede di compensazione e regolamento dell'operazione il tasso di conversione valutaria applicabile al momento della disposizione dell'operazione. 2.   La relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo riguarda almeno il periodo dal 15 dicembre 2019 fino al 19 ottobre 2021. Essa tiene conto delle specificità delle varie operazioni di pagamento, distinguendo in particolare tra le operazioni avviate presso un ATM e presso il punto di vendita. Nella preparazione della sua relazione, la Commissione può utilizzare i dati raccolti dagli Stati membri durante il periodo di riferimento di cui al paragrafo 1. (*2)  Regolamento (UE) 2019/518 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 36).»."
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