Art. 6

Riserva dei nomi di dominio

In vigore dal 19 mar 2019
Riserva dei nomi di dominio 1.   Il registro può riservare o registrare un certo numero di nomi di dominio considerati necessari per le sue funzioni operative, in conformità del contratto di cui all', paragrafo 4. 2.   La Commissione può chiedere al registro di riservare o registrare un nome di dominio direttamente sotto il TLD .eu per l'uso da parte di istituzioni e organi dell'Unione. 3.   Gli Stati membri, fatti salvi i nomi di dominio già riservati o registrati, possono notificare alla Commissione un elenco di nomi di dominio che: a) in base al diritto nazionale non possono essere registrati; o b) possono essere registrati o riservati solo al secondo livello dagli Stati membri. In relazione al primo comma, lettera b), tali nomi di dominio sono limitati a termini relativi a concetti geografici o geopolitici generalmente riconosciuti che interessano l'organizzazione politica o territoriale degli Stati membri. 4.   La Commissione adotta gli elenchi notificati dagli Stati membri mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
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