Art. 4
Registrazione e revoca dei nomi di dominio
In vigore dal 19 mar 2019
Registrazione e revoca dei nomi di dominio
1. Un nome di dominio è assegnato al soggetto idoneo la cui richiesta sia stata ricevuta per prima dal registro in modo tecnicamente corretto, come stabilito dalle procedure per le richieste di registrazione in base all', lettera b).
2. Un nome di dominio registrato non può essere oggetto di una nuova registrazione fino alla scadenza con mancato rinnovo della registrazione oppure fino alla sua revoca.
3. Il registro può revocare un nome di dominio di propria iniziativa, senza ricorrere ad un'ADR o a una procedura giudiziaria, per i seguenti motivi:
a)
esistenza di debiti insoluti nei confronti del registro;
b)
mancato rispetto, da parte del titolare del nome di dominio, dei criteri di ammissibilità a norma dell';
c)
mancato rispetto, da parte del titolare del nome di dominio, dei requisiti di registrazione stabiliti in base all', lettere b) e c).
4. Un nome di dominio può anche essere revocato e, ove necessario, trasferito successivamente ad un'altra parte, a seguito di un'opportuna ADR o di una procedura giudiziaria, in conformità dei principi e delle procedure sul funzionamento del TLD .eu previsti all', qualora tale nome sia identico o presenti analogie tali da poter essere confuso con un nome oggetto di un diritto stabilito dal diritto dell'Unione o nazionale e qualora:
a)
sia stato registrato da un titolare che non possa far valere un diritto o un interesse legittimo sul nome; o
b)
sia stato registrato o sia usato in malafede.
5. Qualora con decisione del tribunale di uno Stato membro un nome di dominio sia considerato diffamatorio, razzista o contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza a norma del diritto dell'Unione, o del diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione, il registro blocca tale nome di dominio al momento della notifica della decisione del tribunale e tale nome di dominio è revocato al momento della notifica della decisione definitiva del tribunale. Il registro blocca qualsiasi futura registrazione dei nomi di dominio oggetto di tale provvedimento del tribunale per l'intero periodo di validità della stessa.
6. I nomi di dominio registrati nel dominio TLD .eu possono essere trasferiti esclusivamente a soggetti idonei per la registrazione di nomi di dominio TLD .eu.
Storico versioni
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