Art. 2
Funzioni del punto di contatto centrale
In vigore dal 14 mar 2019
Funzioni del punto di contatto centrale
1. Un punto di contatto centrale nominato a norma dell’articolo 29, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366 svolge ciascuna delle seguenti funzioni:
a)
funge da prestatore unico e da punto di raccolta unico ai fini degli obblighi di informazione dell’istituto di pagamento che effettua la nomina nei confronti delle autorità competenti dello Stato membro ospitante ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366 in relazione ai servizi prestati nello Stato membro ospitante tramite agenti nell’esercizio del diritto di stabilimento;
b)
funge da punto di contatto unico dell’istituto di pagamento che effettua la nomina nelle comunicazioni con le autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, in relazione ai servizi di pagamento prestati nello Stato membro ospitante tramite agenti nell’esercizio del diritto di stabilimento, anche fornendo alle autorità competenti documenti e informazioni su richiesta;
c)
agevola le ispezioni in loco da parte delle autorità competenti presso gli agenti dell’istituto di pagamento che effettua la nomina operanti nello Stato membro ospitante nell’esercizio del diritto di stabilimento e l’attuazione di ogni misura di vigilanza adottata dalle autorità competenti dello Stato membro di origine o dello Stato membro ospitante a norma della direttiva (UE) 2015/2366.
2. Gli istituti di pagamento provvedono affinché il punto di contatto centrale disponga delle risorse necessarie e abbia accesso a tutti i dati necessari per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 29, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366, specificate al paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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