Art. 1
Criteri per determinare quando è opportuna la nomina di un punto di contatto centrale
In vigore dal 14 mar 2019
Criteri per determinare quando è opportuna la nomina di un punto di contatto centrale
Ai fini dell’articolo 29, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366, la richiesta che gli istituti di pagamento nominino un punto di contatto centrale è da considerarsi opportuna solo se sono soddisfatti uno o più dei seguenti criteri:
a)
il numero totale di agenti tramite i quali un istituto di pagamento presta uno qualsiasi dei servizi di pagamento di cui all’allegato I della direttiva (UE) 2015/2366 in uno Stato membro ospitante nell’esercizio del diritto di stabilimento è pari o superiore a 10;
b)
il valore totale delle operazioni di pagamento, comprese quelle disposte nella prestazione di servizi di ordine di pagamento, effettuate da un istituto di pagamento nello Stato membro ospitante nell’ultimo esercizio finanziario tramite agenti situati in tale Stato membro e operanti nell’esercizio del diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi è superiore a 3 milioni di EUR e l’istituto di pagamento ha impiegato almeno due di tali agenti nell’esercizio del diritto di stabilimento;
c)
il numero totale di operazioni di pagamento effettuate da un istituto di pagamento nello Stato membro ospitante nell’ultimo esercizio finanziario tramite agenti situati in tale Stato membro e operanti nell’esercizio del diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi, compreso il numero di operazioni di pagamento disposte nella prestazione di servizi di ordine di pagamento, è superiore a 100 000 e l’istituto di pagamento ha impiegato almeno due di tali agenti nell’esercizio del diritto di stabilimento.
Storico versioni
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