Art. 2

Procedure atte a garantire il rispetto dei criteri per gli operatori professionali

In vigore dal 13 mar 2019
Procedure atte a garantire il rispetto dei criteri per gli operatori professionali 1.   L'autorità competente provvede affinché gli operatori professionali abbiano accesso a un documento tecnico di orientamento in merito ai criteri da rispettare negli esami relativi al rilascio dei passaporti delle piante. Tale documento tecnico di orientamento è accessibile dal sito web ufficiale di ciascuna autorità competente e contiene tutti i seguenti elementi: a) informazioni sulla biologia degli organismi nocivi e dei rispettivi vettori nonché sugli aspetti pertinenti della biologia degli ospiti interessati; b) informazioni sui segni della presenza di tali organismi nocivi e dei sintomi di infestazione delle piante, dei prodotti vegetali o di altri oggetti da parte dei rispettivi organismi nocivi, le modalità di esecuzione delle ispezioni visive, del campionamento e delle prove; c) informazioni sulle pratiche ottimali, sulle misure e su altre azioni da intraprendere per prevenire la presenza e la diffusione degli organismi nocivi di cui all', lettera a); d) informazioni sull'istituzione e sul contenuto del piano di cui all', lettera c). 2.   Le autorità competenti adottano tutte le misure opportune volte a verificare che gli operatori professionali soddisfino tutti i criteri di cui al paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2019:827:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Procedure atte a garantire il rispetto dei criteri per gli operatori professionali (Art. 2 Regolamento (UE) 2019/827) — Testo vigente | Portale Normativo