Art. 2
Procedure atte a garantire il rispetto dei criteri per gli operatori professionali
In vigore dal 13 mar 2019
Procedure atte a garantire il rispetto dei criteri per gli operatori professionali
1. L'autorità competente provvede affinché gli operatori professionali abbiano accesso a un documento tecnico di orientamento in merito ai criteri da rispettare negli esami relativi al rilascio dei passaporti delle piante.
Tale documento tecnico di orientamento è accessibile dal sito web ufficiale di ciascuna autorità competente e contiene tutti i seguenti elementi:
a)
informazioni sulla biologia degli organismi nocivi e dei rispettivi vettori nonché sugli aspetti pertinenti della biologia degli ospiti interessati;
b)
informazioni sui segni della presenza di tali organismi nocivi e dei sintomi di infestazione delle piante, dei prodotti vegetali o di altri oggetti da parte dei rispettivi organismi nocivi, le modalità di esecuzione delle ispezioni visive, del campionamento e delle prove;
c)
informazioni sulle pratiche ottimali, sulle misure e su altre azioni da intraprendere per prevenire la presenza e la diffusione degli organismi nocivi di cui all', lettera a);
d)
informazioni sull'istituzione e sul contenuto del piano di cui all', lettera c).
2. Le autorità competenti adottano tutte le misure opportune volte a verificare che gli operatori professionali soddisfino tutti i criteri di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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