Art. 1
Criteri che gli operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante devono rispettare
In vigore dal 13 mar 2019
Criteri che gli operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante devono rispettare
Possono ricevere l'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante gli operatori professionali che rispettano i seguenti criteri:
a)
hanno dimostrato all'autorità competente la necessaria conoscenza delle norme applicabili agli esami effettuati conformemente all'articolo 87 del regolamento (UE) 2016/2031 riguardanti gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, gli organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione che possono colpire le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti in questione;
b)
hanno dimostrato all'autorità competente la necessaria conoscenza delle pratiche ottimali, delle misure e delle altre azioni richieste per prevenire la presenza e la diffusione degli organismi nocivi di cui alla lettera a);
c)
dispongono di un piano efficace da seguire in caso di presenza sospetta o effettiva degli organismi nocivi di cui alla lettera a) che colpiscono o possono colpire le loro piante, i loro prodotti vegetali o altri oggetti;
d)
hanno dimostrato all'autorità competente la conoscenza e la competenza necessarie per l'esecuzione degli esami richiesti della pianta, del prodotto vegetale o di un altro oggetto in relazione agli organismi nocivi pertinenti e per l'adozione delle misure di cui alla lettera b);
e)
hanno dimostrato all'autorità competente di possedere o di avere accesso alle attrezzature e alle strutture necessarie per l'esecuzione degli esami richiesti della pianta, del prodotto vegetale o di un altro oggetto e di avere inoltre la capacità di adottare le misure di cui alla lettera b);
f)
hanno nominato una persona di contatto responsabile della comunicazione con l'autorità competente in merito alle disposizioni del presente regolamento e hanno comunicato i relativi dati di contatto all'autorità competente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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