Art. 2

Titoli di importazione rilasciati e diritti di importazione assegnati prima dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216

In vigore dal 11 mar 2019
Titoli di importazione rilasciati e diritti di importazione assegnati prima dell'applicazione dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 1.   I diritti e gli obblighi derivanti dai titoli di importazione rilasciati e dai diritti di importazione assegnati dalle autorità di rilascio dei titoli del Regno Unito nel quadro dei contingenti tariffari di cui agli allegati I e II decadono nell'Unione nel momento in cui si applica l', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216. 2.   I diritti e gli obblighi derivanti dai titoli di importazione rilasciati e dai diritti di importazione assegnati dalle autorità di rilascio dei titoli di Stati membri diversi dal Regno Unito nel quadro dei contingenti tariffari di cui agli allegati I e II restano validi nell'Unione. Se tuttavia, prima dell'applicazione dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216, tali titoli sono stati trasferiti a operatori stabiliti nel Regno Unito, i diritti e gli obblighi derivanti da tali titoli decadono nell'Unione nel momento in cui si applica l', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216.
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Titoli di importazione rilasciati e diritti di importazione assegnati prima dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 (Art. 2 Regolamento (UE) 2019/386) — Testo vigente | Portale Normativo