Art. 4
Obblighi dei distributori
In vigore dal 11 mar 2019
Obblighi dei distributori
I distributori si assicurano che:
a)
nei punti vendita, fiere incluse, ogni apparecchio di refrigerazione riporti l’etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell’, punto 1, lettera a), esposta in modo chiaramente visibile negli apparecchi da incasso e, per tutti gli altri apparecchi di refrigerazione, esposta sulla parte esterna anteriore o superiore dell’apparecchio di refrigerazione in modo che sia chiaramente visibile;
b)
nelle vendite a distanza, l’etichetta e la scheda informativa del prodotto siano fornite conformemente agli allegati VII e VIII;
c)
i messaggi pubblicitari visivi riguardanti un determinato modello di apparecchio di refrigerazione, anche su Internet, includano la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza figurante sull’etichetta conformemente all’allegato VII;
d)
il materiale tecnico-promozionale che descrive i parametri tecnici specifici di un determinato modello di apparecchio di refrigerazione, compreso il materiale tecnico-promozionale su Internet, includa la classe di efficienza energetica del modello e la gamma delle classi di efficienza figurante sull’etichetta, conformemente all’allegato VII.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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