Art. 3

Obblighi dei fornitori

In vigore dal 11 mar 2019
Obblighi dei fornitori 1.   I fornitori si assicurano che: a) ogni apparecchio di refrigerazione sia corredato di un’etichetta stampata nel formato di cui all’allegato III; b) i parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all’allegato V, siano inseriti nella banca dati dei prodotti; c) su richiesta del distributore, la scheda informativa del prodotto sia messa a disposizione in formato stampa; d) il contenuto della documentazione tecnica di cui all’allegato VI sia caricato nella banca dati dei prodotti; e) i messaggi pubblicitari visivi riguardanti un determinato modello di apparecchio di refrigerazione includano la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta, conformemente agli allegati VII e VIII; f) il materiale tecnico-promozionale che descrive i parametri tecnici specifici di un determinato modello di apparecchio di refrigerazione, compreso il materiale tecnico-promozionale su Internet, includa la classe di efficienza energetica del modello e la gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta, conformemente all’allegato VII; g) un’etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto nell’allegato III sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di apparecchio di refrigerazione; h) una scheda informativa del prodotto in formato elettronico conforme a quanto disposto nell’allegato V sia messa a disposizione per ciascun modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico. 2.   La classe di efficienza energetica si basa sull’indice di efficienza energetica calcolato conformemente all’allegato II.
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