Art. 4
Obblighi dei distributori
In vigore dal 11 mar 2019
Obblighi dei distributori
I distributori provvedono a che:
a)
presso il punto vendita, ogni sorgente luminosa non facente parte di un prodotto contenitore riporti l’etichetta messa a disposizione dal fornitore a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), e che l’etichetta o la classe energetica sia ben visibile, conformemente all’allegato III;
b)
in caso di vendita a distanza siano fornite l’etichetta e la scheda informativa del prodotto, conformemente agli allegati VII e VIII;
c)
i messaggi pubblicitari visivi riguardanti un dato modello di sorgente luminosa, anche su Internet, riportino la classe di efficienza energetica del modello e la gamma di classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta, conformemente all’allegato VII;
d)
il materiale tecnico-promozionale che descrive i parametri tecnici specifici di un dato modello di sorgente luminosa, compreso il materiale tecnico-promozionale su Internet, includa la classe di efficienza energetica del modello e la gamma di classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta, conformemente all’allegato VII;
e)
le etichette sulle sorgenti luminose presso i punti vendita siano sostituite dalle etichette riscalate in modo che l’etichetta esistente risulti coperta, anche se stampata o apposta sull’imballaggio, entro diciotto mesi dall’applicazione del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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