Art. 3
Obblighi dei fornitori
In vigore dal 11 mar 2019
Obblighi dei fornitori
1. I fornitori di sorgenti luminose provvedono a che:
a)
ogni sorgente luminosa immessa sul mercato come prodotto indipendente (cioè non in un prodotto contenitore) in un imballaggio sia corredata di un’etichetta stampata sull’imballaggio nel formato illustrato nell’allegato III;
b)
i parametri della scheda informativa del prodotto, di cui all’allegato V, siano inseriti nella banca dati dei prodotti;
c)
su specifica richiesta del distributore, la scheda informativa del prodotto sia messa a disposizione in formato stampa;
d)
il contenuto della documentazione tecnica di cui all’allegato VI sia inserito nella banca dati dei prodotti;
e)
i messaggi pubblicitari visivi riguardanti un dato modello di sorgente luminosa riportino la classe di efficienza energetica del modello e la gamma di classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta, conformemente agli allegati VII e VIII;
f)
il materiale tecnico-promozionale che descrive i parametri tecnici specifici di un dato modello di sorgente luminosa, compreso il materiale tecnico-promozionale su Internet, includa la classe di efficienza energetica del modello e la gamma di classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta, conformemente all’allegato VII;
g)
un’etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto nell’allegato III sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di sorgente luminosa;
h)
una scheda informativa del prodotto in formato elettronico conforme a quanto disposto nell’allegato V sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di sorgente luminosa;
i)
su richiesta del distributore e a norma dell’, lettera e), le etichette stampate per il riscalaggio dei prodotti siano fornite sotto forma di adesivo avente le stesse dimensioni dell’etichetta esistente.
2. I fornitori di prodotti contenitori sono tenuti a:
a)
fornire informazioni sulle sorgenti luminose contenute in tali prodotti, come indicato al punto 2 dell’allegato V;
b)
su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato, illustrare come rimuovere le sorgenti luminose a fini di verifica senza arrecare loro danno permanente.
3. La classe di efficienza energetica è definita conformemente all’allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2019:2015:oj#art-3