Art. 3

Obblighi dei fornitori

In vigore dal 11 mar 2019
Obblighi dei fornitori 1.   I fornitori di sorgenti luminose provvedono a che: a) ogni sorgente luminosa immessa sul mercato come prodotto indipendente (cioè non in un prodotto contenitore) in un imballaggio sia corredata di un’etichetta stampata sull’imballaggio nel formato illustrato nell’allegato III; b) i parametri della scheda informativa del prodotto, di cui all’allegato V, siano inseriti nella banca dati dei prodotti; c) su specifica richiesta del distributore, la scheda informativa del prodotto sia messa a disposizione in formato stampa; d) il contenuto della documentazione tecnica di cui all’allegato VI sia inserito nella banca dati dei prodotti; e) i messaggi pubblicitari visivi riguardanti un dato modello di sorgente luminosa riportino la classe di efficienza energetica del modello e la gamma di classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta, conformemente agli allegati VII e VIII; f) il materiale tecnico-promozionale che descrive i parametri tecnici specifici di un dato modello di sorgente luminosa, compreso il materiale tecnico-promozionale su Internet, includa la classe di efficienza energetica del modello e la gamma di classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta, conformemente all’allegato VII; g) un’etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto nell’allegato III sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di sorgente luminosa; h) una scheda informativa del prodotto in formato elettronico conforme a quanto disposto nell’allegato V sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di sorgente luminosa; i) su richiesta del distributore e a norma dell’, lettera e), le etichette stampate per il riscalaggio dei prodotti siano fornite sotto forma di adesivo avente le stesse dimensioni dell’etichetta esistente. 2.   I fornitori di prodotti contenitori sono tenuti a: a) fornire informazioni sulle sorgenti luminose contenute in tali prodotti, come indicato al punto 2 dell’allegato V; b) su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato, illustrare come rimuovere le sorgenti luminose a fini di verifica senza arrecare loro danno permanente. 3.   La classe di efficienza energetica è definita conformemente all’allegato II.
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