Art. 2
Formato per la comunicazione al registro dello Stato membro dei dati relativi alle AEE immesse sul mercato di detto Stato membro
In vigore dal 19 feb 2019
Formato per la comunicazione al registro dello Stato membro dei dati relativi alle AEE immesse sul mercato di detto Stato membro
1. Gli Stati membri assicurano che i produttori o i loro rappresentanti autorizzati, se designati a norma dell'articolo 17 della direttiva 2012/19/UE, usino il formato indicato nell'allegato II per comunicare i dati relativi alle AEE immesse sui loro mercati al registro stilato a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE.
2. Gli Stati membri richiedono gli elementi informativi principali identificati come tali nel formato di cui all'allegato II.
Gli Stati membri possono richiedere elementi informativi supplementari identificati come tali nel formato di cui all'allegato II.
Storico versioni
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