Art. 1
Formato per la registrazione
In vigore dal 19 feb 2019
Formato per la registrazione
1. Gli Stati membri assicurano che i registri stilati a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE:
a)
usino il formato di cui all'allegato I, parte A, per la registrazione dei produttori;
b)
usino il formato di cui all'allegato I, parte B, per la registrazione dei rappresentanti autorizzati.
2. Gli Stati membri richiedono gli elementi informativi principali identificati come tali nei formati di cui all'allegato I.
Gli Stati membri possono richiedere elementi informativi supplementari identificati come tali nei formati di cui all'allegato I.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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