Art. 26

Squali

In vigore dal 30 gen 2019
Squali 1.   Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia Alopiidae. 2.   Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus), salvo per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri impegnate in operazioni di pesca unicamente nella zona economica esclusiva (ZEE) dello Stato membro di cui battono bandiera e purché le loro catture siano destinate esclusivamente al consumo locale. 3.   Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati.
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Squali (Art. 26 Regolamento (UE) 2019/124) — Testo vigente | Portale Normativo