Art. 25
Dispositivi FAD derivanti e navi d'appoggio
In vigore dal 30 gen 2019
Dispositivi FAD derivanti e navi d'appoggio
1. Le navi con reti da circuizione non possono utilizzare contemporaneamente più di 350 FAD derivanti in attività.
2. Il numero di navi d'appoggio non può superare una nave d'appoggio che coadiuva non meno di due pescherecci con reti da circuizione, tutti battenti bandiera di uno stesso Stato membro. Tale disposizione non si applica agli Stati membri che utilizzano una sola nave d'appoggio.
3. In nessun momento un peschereccio con reti da circuizione è coadiuvato da più di una nave d'appoggio battente bandiera dello stesso stato.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2018, l'Unione non iscrive navi d'appoggio nuove o supplementari nel registro delle navi autorizzate della IOTC.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:124:oj#art-25