Art. 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 1307/2013

In vigore dal 29 gen 2019
Modifiche del regolamento (UE) n. 1307/2013 Il regolamento (UE) n. 1307/2013 è così modificato: 1) all’articolo 14, paragrafo 2, il sesto comma è sostituito dal seguente: «Entro l’8 febbraio 2020 gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile per l’anno civile 2020, sotto forma di pagamenti diretti, un importo non superiore all’importo fissato all’allegato VI bis. Di conseguenza, l’importo corrispondente non è più disponibile per il sostegno finanziato a titolo del FEASR per l’esercizio finanziario 2021. Tale decisione è comunicata alla Commissione entro l’8 febbraio 2020 e stabilisce l’importo da trasferire.»; 2) all’articolo 53, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1o agosto di un determinato anno la decisione adottata a norma del presente capo. Entro l’8 febbraio 2020 gli Stati membri possono altresì rivedere la loro decisione a norma del presente capo nella misura necessaria per adattarla alla decisione sulla flessibilità tra i pilastri per l’anno civile 2020 adottata in conformità dell’articolo 14. Tramite una revisione a norma del primo e del secondo comma del presente paragrafo, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere, con effetto a decorrere dall’anno successivo, di: a) lasciare invariata, aumentare o diminuire la percentuale fissata a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, entro i limiti ivi eventualmente stabiliti, o lasciare invariata o diminuire la percentuale fissata a norma del paragrafo 4; b) modificare le condizioni per la concessione del sostegno; c) porre termine alla concessione del sostegno a norma del presente capo. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali eventuali decisioni relative a una revisione a norma del primo e del secondo comma del presente paragrafo entro le date rispettive di cui a tali commi. La comunicazione della decisione relativa a una revisione a norma del secondo comma del presente paragrafo illustra il collegamento tra la revisione e la decisione sulla flessibilità tra i pilastri per l’anno civile 2020 adottata in conformità dell’articolo 14.»; 3) è inserito l’allegato VI bis, il cui testo figura nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2020:127:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo