Art. 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 1306/2013
In vigore dal 29 gen 2019
Modifiche del regolamento (UE) n. 1306/2013
Il regolamento (UE) n. 1306/2013 è così modificato:
1)
all’articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il massimale annuo delle spese del FEAGA è costituito dagli importi massimi fissati per tale massimale dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 e dal regolamento che il Consiglio deve adottare ai sensi dell’articolo 312, paragrafo 2, TFUE per gli anni dal 2021 al 2027.»;
2)
all’articolo 26, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di garantire il rispetto dei massimali annuali di cui all’articolo 16 per il finanziamento delle spese di mercato e dei pagamenti diretti, è fissato un tasso di adattamento dei pagamenti diretti («tasso di adattamento») nel momento in cui le previsioni di finanziamento delle misure che rientrano in tale sottomassimale di un dato esercizio finanziario indicano che vi sarà un superamento dei massimali annuali applicabili.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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