Art. 2
Compiti
In vigore dal 16 gen 2019
Compiti
1. Il Cedefop ha i seguenti compiti per quanto concerne gli ambiti strategici di cui all', paragrafo 2, nel pieno rispetto delle responsabilità degli Stati membri:
a)
analizza le tendenze delle politiche e dei sistemi in materia di istruzione e formazione professionale, di competenze e di qualifiche e fornisce analisi comparative degli stessi nei diversi paesi;
b)
analizza le tendenze del mercato del lavoro in relazione alle competenze e alle qualifiche, all'istruzione e alla formazione professionale;
c)
analizza e contribuisce agli sviluppi relativi alla progettazione e all'attribuzione delle qualifiche, alla loro organizzazione in settori e alla loro funzione nel mercato del lavoro e in relazione all'istruzione e alla formazione professionale, al fine di promuoverne la trasparenza e il riconoscimento;
d)
analizza e contribuisce ai progressi nell'ambito della convalida dell'apprendimento non formale e informale;
e)
svolge o commissiona studi ed effettua ricerche sui pertinenti sviluppi socioeconomici e sulle relative politiche;
f)
offre forum di incontro per lo scambio di esperienze e di informazioni tra i governi, le parti sociali e altre parti interessate a livello nazionale;
g)
contribuisce, anche attraverso analisi e informazioni basate su dati di fatto, all'attuazione di riforme e politiche a livello nazionale;
h)
diffonde informazioni per contribuire alle politiche e per accrescere la consapevolezza e la comprensione delle potenzialità dell'istruzione e della formazione professionale nella promozione e nel sostegno dell'occupabilità degli individui, della produttività delle imprese e dell'apprendimento permanente;
i)
gestisce e mette a disposizione dei cittadini, delle imprese, dei decisori politici, delle parti sociali e di altre parti interessate strumenti, set di dati e servizi relativi all'istruzione e alla formazione professionale, alle abilità, alle qualifiche e alle occupazioni.
j)
definisce una strategia per le relazioni con paesi terzi e con organizzazioni internazionali, in conformità dell', riguardo a questioni che rientrano tra le competenze del Cedefop.
2. Laddove siano necessari nuovi studi, e prima di adottare decisioni politiche, le istituzioni dell'Unione tengono conto delle competenze del Cedefop e di tutti gli studi che esso ha effettuato o che è in grado di effettuare nel settore in questione, in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).
3. Nelle sue attività il Cedefop tiene conto dei legami esistenti tra l'istruzione e la formazione professionale da un lato e gli altri settori dell'istruzione e della formazione dall'altro.
4. Il Cedefop può concludere accordi di cooperazione con altre agenzie pertinenti dell'Unione al fine di facilitare e promuovere la cooperazione con le stesse.
5. Nello svolgimento dei suoi compiti il Cedefop mantiene uno stretto dialogo in particolare con gli organismi specializzati che si occupano di politiche in materia di istruzione e formazione professionale nonché di competenze e di qualifiche, siano essi pubblici o privati, nazionali o internazionali, con le autorità pubbliche, con gli istituti d'istruzione, con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché con gli organismi tripartiti nazionali, laddove esistenti. Fatti salvi i suoi obiettivi e le sue finalità, il Cedefop coopera con altre agenzie dell'Unione, in particolare con l'ETF, Eurofound e l'EU-OSHA, promuovendo le sinergie e la complementarità delle rispettive attività, evitando al contempo la duplicazione degli sforzi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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