Art. 29

Cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali

In vigore dal 16 gen 2019
Cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali 1.   Se necessario ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente regolamento, e fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione, il Cedefop può collaborare con le autorità competenti dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali. A tal fine il Cedefop può, fatta salva l'autorizzazione del consiglio di amministrazione e previa approvazione da parte della Commissione, istituire accordi di lavoro con le autorità competenti dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali. Detti accordi non creano obblighi giuridici per l'Unione o gli Stati membri. 2.   Il Cedefop è aperto alla partecipazione di paesi terzi che hanno concluso con l'Unione accordi in tal senso. Nell'ambito delle pertinenti disposizioni degli accordi di cui al primo comma sono elaborate disposizioni che specificano, in particolare, la natura, la portata e le modalità di partecipazione dei paesi terzi interessati ai lavori del Cedefop, comprese le disposizioni sulla partecipazione alle iniziative da esso intraprese, sui contributi finanziari e sul personale. In materia di personale tali disposizioni rispettano in ogni caso lo statuto dei funzionari. 3.   Il consiglio di amministrazione adotta una strategia per le relazioni con paesi terzi e organizzazioni internazionali riguardo a questioni che rientrano tra le competenze del Cedefop.
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