Art. 28

Valutazione

In vigore dal 16 gen 2019
Valutazione 1.   In conformità dell', paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013, Eurofound effettua valutazioni ex ante ed ex post dei programmi e attività che comportano spese significative. 2.   Entro il 21 febbraio 2024, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione assicura che sia eseguita una valutazione in conformità dei propri orientamenti per valutare i risultati di Eurofound in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti. La Commissione consulta i membri del consiglio di amministrazione e altre parti interessate principali nel corso della sua valutazione. La valutazione affronta in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato di Eurofound e le conseguenze finanziarie di tale modifica. 3.   La Commissione presenta una relazione sui risultati della valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. I risultati della valutazione sono resi pubblici.
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Valutazione (Art. 28 Regolamento (UE) 2019/127) — Testo vigente | Portale Normativo