Art. 27
Responsabilità
In vigore dal 16 gen 2019
Responsabilità
1. La responsabilità contrattuale di Eurofound è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.
2. La Corte di giustizia dell'Unione europea (Corte di giustizia) è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato da Eurofound.
3. In materia di responsabilità extracontrattuale Eurofound risarcisce, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni cagionati dai suoi servizi o dal suo personale nell'esercizio delle loro funzioni.
4. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.
5. La responsabilità individuale del personale nei confronti di Eurofound è regolata dalle disposizioni dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:127:oj#art-27