Art. 24
Trasparenza e protezione dei dati
In vigore dal 16 gen 2019
Trasparenza e protezione dei dati
1. L'EU-OSHA svolge le proprie attività assicurando un livello elevato di trasparenza.
2. Ai documenti in possesso dell'EU-OSHA si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).
3. Entro sei mesi dalla data della sua prima riunione il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.
4. Il trattamento di dati personali da parte dell'EU-OSHA è soggetto al regolamento (UE) n. 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). Entro sei mesi dalla data della sua prima riunione il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1725 da parte dell'EU-OSHA, anche in relazione alla nomina del responsabile della protezione dei dati. Tali modalità sono stabilite previa consultazione del garante europeo della protezione dei dati.
Storico versioni
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