Art. 18

Disposizioni generali

In vigore dal 16 gen 2019
Disposizioni generali 1.   Al personale dell'EU-OSHA si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione per l'applicazione dello statuto e di detto regime. 2.   Il consiglio di amministrazione adotta idonee disposizioni di attuazione per dare effetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, conformemente all'articolo 110 dello statuto.
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Disposizioni generali (Art. 18 Regolamento (UE) 2019/126) — Testo vigente | Portale Normativo