Art. 16

Rendicontazione finanziaria e discarico

In vigore dal 16 gen 2019
Rendicontazione finanziaria e discarico 1.   Il contabile dell'EU-OSHA comunica i conti provvisori per l'esercizio finanziario (anno N) al contabile della Commissione e alla Corte dei conti entro il 1o marzo dell'esercizio finanziario successivo (anno N + 1). 2.   L'EU-OSHA trasmette una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio N al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti entro il 31 marzo dell'anno N + 1. 3.   Il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'EU-OSHA per l'esercizio N, consolidati con i conti della Commissione, alla Corte dei conti entro il 31 marzo dell'anno N + 1. 4.   Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'EU-OSHA per l'esercizio N, ai sensi dell'articolo 246 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il contabile stabilisce i conti definitivi dell'EU-OSHA per tale esercizio. Il direttore esecutivo li trasmette per parere al consiglio di amministrazione. 5.   Il consiglio di amministrazione esprime un parere sui conti definitivi dell'EU-OSHA per l'esercizio N. 6.   Entro il 1o luglio dell'anno N + 1 il contabile dell'EU-OSHA trasmette i conti definitivi per l'esercizio N, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti. 7.   I conti definitivi per l'esercizio N sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre dell'anno N+1. 8.   Il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni formulate da quest'ultima nella sua relazione annuale entro il 30 settembre dell'anno N + 1. Il direttore esecutivo invia inoltre la risposta al consiglio di amministrazione. 9.   Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dall'articolo 109, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio N. 10.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, concede il discarico al direttore esecutivo, entro il 15 maggio dell'anno N+2, per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.
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