Art. 2

In vigore dal 14 gen 2019
Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che: a) nel periodo compreso tra il 1o luglio 2010 e il 30 giugno 2011 non ha esportato nell'Unione i prodotti descritti nel paragrafo 1, b) non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento; c) ha effettivamente eseguito esportazioni nell'Unione del prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta originaria, la Commissione può modificare l'allegato I aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell'inchiesta iniziale e soggette a un dazio medio ponderato del 21,2 %.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2019:59:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo