Art. 2
In vigore dal 14 gen 2019
Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:
a)
nel periodo compreso tra il 1o luglio 2010 e il 30 giugno 2011 non ha esportato nell'Unione i prodotti descritti nel paragrafo 1,
b)
non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento;
c)
ha effettivamente eseguito esportazioni nell'Unione del prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta originaria,
la Commissione può modificare l'allegato I aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell'inchiesta iniziale e soggette a un dazio medio ponderato del 21,2 %.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2019:59:oj#art-2