Art. 1
In vigore dal 14 gen 2019
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di radiatori in alluminio e negli elementi o sezioni di cui tali radiatori sono costituiti, sia che tali elementi siano assemblati in blocchi o no, esclusi i radiatori e loro elementi e sezioni di tipo elettrico, attualmente classificabili ai codici NC ex 7615 10 10, ex 7615 10 80, ex 7616 99 10 ed ex 7616 99 90 (codici TARIC 7615101010, 7615108010, 7616991091, 7616999001 e 7616999091) e originari della Repubblica popolare cinese.
2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società in appresso è la seguente:
Società
Dazio (%)
Codice TARIC aggiuntivo
Zhejiang Flyhigh Metal Products Co., Ltd.
12,6
B272
Metal Group Co., Ltd.
56,2
B273
Sira (Tianjin) Aluminium Products Co., Ltd.
14,9
B279
Sira Group (Tianjin) Heating Radiators Co., Ltd.
14,9
B280
Società elencate nell'allegato I
21,2
Tutte le altre società
61,4
B999
3. L'applicazione delle aliquote del dazio individuale specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida e conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
4. Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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