Art. 52
Valutazione straordinaria
In vigore dal 19 dic 2018
Valutazione straordinaria
1. In qualsiasi momento l'organismo nazionale di accreditamento può effettuare una valutazione straordinaria per assicurare che il verificatore rispetti le disposizioni del presente regolamento.
2. Per consentire all'organismo nazionale di accreditamento di valutare l'esigenza di una valutazione straordinaria, il verificatore informa immediatamente l'organismo nazionale di accreditamento circa qualsiasi modifica significativa apportata a un aspetto del proprio stato o funzionamento che si rifletta sul proprio accreditamento. Tali modifiche significative comprendono le modifiche menzionate nella norma armonizzata di cui all'allegato III.
Storico versioni
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