Art. 51

Rivalutazione

In vigore dal 19 dic 2018
Rivalutazione 1.   Prima della scadenza dell'attestato di accreditamento, l'organismo nazionale di accreditamento effettua una rivalutazione del verificatore al quale ha rilasciato un attestato di accreditamento, per stabilire se la validità di tale attestato di accreditamento possa essere prorogata. 2.   L'organismo nazionale di accreditamento predispone il piano per la rivalutazione di ciascun verificatore in maniera da consentire la valutazione di campioni rappresentativi dell'ambito di accreditamento. Nel pianificare ed effettuare la rivalutazione l'organismo nazionale di accreditamento soddisfa i requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'allegato III.
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