Art. 2

Certificato fitosanitario per l'introduzione di alcune piante nel territorio dell'Unione

In vigore dal 18 dic 2018
Certificato fitosanitario per l'introduzione di alcune piante nel territorio dell'Unione È richiesto un certificato fitosanitario per l'introduzione di piante nell'Unione, escluse le piante incluse nell'elenco di cui all'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031. I frutti elencati nell'allegato II sono tuttavia esclusi da questa prescrizione.
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