Art. 1

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio

In vigore dal 18 dic 2018
Piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti elencati nell'allegato I sono considerati piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, e la loro introduzione nel territorio dell'Unione è vietata in attesa di una valutazione dei rischi.
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