Art. 2
Comunicazione annuale delle informazioni aggregate
In vigore dal 13 dic 2018
Comunicazione annuale delle informazioni aggregate
1. I punti di contatto designati dalle autorità competenti di ciascuno Stato membro ai sensi dell', paragrafo 2, trasmettono all'ESMA le informazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2365 utilizzando il formulario di cui all'allegato I del presente regolamento. Essi forniscono anche copia delle decisioni di imposizione delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative e una sintesi delle decisioni, a meno che la sanzione o misura sia già stata segnalata all'ESMA ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2365. La copia delle decisioni è allegata al messaggio di posta elettronica di trasmissione del formulario.
2. I punti di contatto designati dalle autorità competenti di ciascuno Stato membro ai sensi dell', paragrafo 2, trasmettono all'ESMA le informazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 utilizzando il formulario di cui all'allegato II del presente regolamento.
3. I formulari di cui ai paragrafi 1 e 2 coprono un periodo di riferimento di un anno civile e, assieme agli eventuali allegati, sono completati per via elettronica e trasmessi per posta elettronica al punto di contatto dell'ESMA entro il 31 marzo dell'anno successivo.
La prima trasmissione dei formulari di cui ai paragrafi 1 e 2 è effettuata nel 2018, per gli anni civili 2016 e 2017.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2019:365:oj#art-2