Art. 1

Punti di contatto

In vigore dal 13 dic 2018
Punti di contatto 1.   L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) designa un punto di contatto unico per il ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2015/2365 e per tutte le comunicazioni sulle questioni relative al ricevimento di dette informazioni. I recapiti del punto di contatto sono pubblicati sul sito web dell'ESMA. 2.   Le autorità competenti di ogni Stato membro designano un punto di contatto unico per il proprio Stato membro per tutte le comunicazioni relative alla trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2015/2365. Le autorità competenti notificano il punto di contatto all'ESMA.
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