Art. 5
Calcolo e accesso ai dati a livello di posizione
In vigore dal 13 dic 2018
Calcolo e accesso ai dati a livello di posizione
1. Il repertorio di dati sulle negoziazioni calcola i dati a livello di posizione sulle esposizioni tra le controparti in termini di prestiti e garanzie reali. Il calcolo dei dati a livello di posizione si basa sui seguenti criteri:
a)
i valori delle categorie di riconciliazione della tabella 3 dell'allegato I;
b)
il tipo di SFT;
c)
il settore delle controparti;
d)
la situazione in termini di compensazione;
e)
il fatto che l'SFT sia stata conclusa o meno in una sede di negoziazione;
f)
il tipo di garanzia reale;
g)
la valuta della componente contante;
h)
lo scaglione di scadenza;
i)
lo scaglione di scarto di garanzia;
j)
i repertori ai quali l'altra controparte ha segnalato le informazioni sull'SFT.
2. Il repertorio di dati sulle negoziazioni assicura che le entità elencate all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 abbiano accesso ai dati a livello di posizione conformemente alle modalità di accesso ai dati di cui al regolamento delegato (UE) 2019/357 della Commissione.
3. I dati a livello di posizione di cui al paragrafo 1 sono presentati in forma elettronica e leggibile a macchina, in formato XML utilizzando un modello elaborato secondo la metodologia ISO 20022.
4. L'accesso di cui al paragrafo 2 è dato il più presto possibile e comunque non oltre un giorno lavorativo successivo al ricevimento della segnalazione di SFT ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2365.
5. Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce alle entità elencate all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 l'accesso ai dati a livello aggregato conformemente alle modalità di accesso ai dati di cui al regolamento delegato (UE) 2019/357 della Commissione, calcolati in conformità alle norme e ai processi convenuti di comune accordo per la raccolta e l'aggregazione globale dei dati sulle SFT.
Storico versioni
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