Art. 2
Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2017/587
In vigore dal 12 dic 2018
Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2017/587
Il regolamento delegato (UE) 2017/587 è così rettificato:
(1)
all', la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
l'operazione è parte di un'operazione di portafoglio che comprende cinque o più azioni diverse.»;
(2)
all', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. I requisiti di trasparenza di cui al paragrafo 1 si applicano anche a qualsiasi “indicazione eseguibile di interesse alla negoziazione”, secondo la definizione dell', paragrafo 1, punto 33, del regolamento (UE) n. 600/2014 e ai sensi dell' dello stesso regolamento.»;
(3)
all'articolo 11, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«4. Prima che l'azione, il certificato di deposito, l'ETF, il certificato o altro strumento finanziario analogo siano negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione nell'Unione, l'autorità competente ne stima il valore medio delle operazioni, tenendo conto di eventuali precedenti dati storici sulla negoziazione relativi allo strumento finanziario e ad altri strumenti finanziari che presentino caratteristiche simili, e assicura la pubblicazione della stima.
5. La stima del valore medio delle operazioni di cui al paragrafo 4 è utilizzata per determinare la dimensione standard del mercato per l'azione, il certificato di deposito, l'ETF, il certificato o altro strumento finanziario analogo durante il periodo di sei settimane successivo alla data in cui l'azione, il certificato di deposito, l'ETF, il certificato o altro strumento finanziario analogo è stato ammesso alla negoziazione o negoziato per la prima volta nella sede di negoziazione.»;
(4)
all'articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le autorità competenti, i gestori del mercato e le imprese di investimento, comprese le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione, si avvalgono delle informazioni pubblicate conformemente al paragrafo 1 a partire dal 1o aprile dell'anno in cui le informazioni sono pubblicate.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2019:442:oj#art-2