Art. 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/587
In vigore dal 12 dic 2018
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/587
Il regolamento delegato (UE) 2017/587 è così modificato:
(1)
all', la lettera h) è soppressa;
(2)
all'articolo 6, la lettera h) è soppressa;
(3)
l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
Prezzi che riflettono le condizioni prevalenti di mercato
(articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014)
I prezzi pubblicati dall'internalizzatore sistematico sono ritenuti riflettere le condizioni prevalenti di mercato se al momento della pubblicazione sono prossimi, in termini di prezzo, a quotazioni di dimensioni equivalenti per lo stesso strumento finanziario sul mercato più rilevante in termini di liquidità per lo strumento finanziario ai sensi dell'articolo 4.
Tuttavia, i prezzi pubblicati dall'internalizzatore sistematico relativamente alle azioni e ai certificati di deposito sono ritenuti riflettere le condizioni prevalenti di mercato solo se tali prezzi sono conformi ai requisiti di cui al primo comma del presente articolo e rispettano gli incrementi di prezzo minimi corrispondenti alle dimensioni dei tick di cui all' del regolamento delegato della Commissione (UE) 2017/588 (*1).
(*1) Regolamento delegato (UE) 2017/588 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al regime in materia di dimensioni dei tick di negoziazione per azioni, certificati di deposito e fondi indicizzati quotati (ETF) (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 411).»
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Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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