Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/587

In vigore dal 12 dic 2018
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/587 Il regolamento delegato (UE) 2017/587 è così modificato: (1) all', la lettera h) è soppressa; (2) all'articolo 6, la lettera h) è soppressa; (3) l'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Prezzi che riflettono le condizioni prevalenti di mercato (articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014) I prezzi pubblicati dall'internalizzatore sistematico sono ritenuti riflettere le condizioni prevalenti di mercato se al momento della pubblicazione sono prossimi, in termini di prezzo, a quotazioni di dimensioni equivalenti per lo stesso strumento finanziario sul mercato più rilevante in termini di liquidità per lo strumento finanziario ai sensi dell'articolo 4. Tuttavia, i prezzi pubblicati dall'internalizzatore sistematico relativamente alle azioni e ai certificati di deposito sono ritenuti riflettere le condizioni prevalenti di mercato solo se tali prezzi sono conformi ai requisiti di cui al primo comma del presente articolo e rispettano gli incrementi di prezzo minimi corrispondenti alle dimensioni dei tick di cui all' del regolamento delegato della Commissione (UE) 2017/588 (*1). (*1)  Regolamento delegato (UE) 2017/588 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al regime in materia di dimensioni dei tick di negoziazione per azioni, certificati di deposito e fondi indicizzati quotati (ETF) (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 411).» "
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