Art. 88

Autorizzazioni alla fabbricazione

In vigore dal 11 dic 2018
Autorizzazioni alla fabbricazione 1.   Un’autorizzazione alla fabbricazione è richiesta per svolgere una delle seguenti attività: a) la fabbricazione di medicinali veterinari anche se destinati soltanto all’esportazione; b) la realizzazione di una qualsiasi parte del processo di fabbricazione di un medicinale veterinario o della sua elaborazione finale, inclusi la lavorazione, l’assemblaggio, l’imballaggio e il reimballaggio, l’etichettatura e la rietichettatura, l’immagazzinaggio, la sterilizzazione, le prove o il rilascio del medicinale o la fornitura, come parte di tale processo: oppure c) l’importazione di medicinali veterinari. 2.   Nonostante quanto disposto al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono decidere che non è richiesta un’autorizzazione alla fabbricazione per la preparazione, la suddivisione, i cambiamenti dell’imballaggio o della presentazione di medicinali veterinari, se tali processi sono effettuati solo per la vendita al dettaglio direttamente al pubblico conformemente agli . 3.   Quando si applica il paragrafo 2, il foglietto illustrativo è consegnato con ogni frazione della confezione e il numero del lotto e la data di scadenza sono indicati chiaramente. 4.   Le autorità competenti registrano le autorizzazioni alla fabbricazione da esse concesse nella banca dati della fabbricazione e della distribuzione all’ingrosso istituita ai sensi dell’. 5.   Le autorizzazioni di fabbricazione sono valide in tutta l’Unione.
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Autorizzazioni alla fabbricazione (Art. 88 Regolamento (UE) 2019/6) — Testo vigente | Portale Normativo