Art. 76
Segnalazione e registrazione di sospetti eventi avversi
In vigore dal 11 dic 2018
Segnalazione e registrazione di sospetti eventi avversi
1. Le autorità competenti registrano nella banca dati di farmacovigilanza tutti i sospetti eventi avversi che sono stati segnalati loro che si sono verificati nel territorio del loro Stato membro, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione del sospetto evento avverso.
2. I titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio registrano nella banca dati di farmacovigilanza tutti i sospetti eventi avversi che sono stati segnalati loro e che si sono verificati nell’Unione o in un paese terzo o che sono stati pubblicati nella letteratura scientifica in relazione ai loro medicinali veterinari autorizzati, tempestivamente e non oltre 30 giorni dal ricevimento della segnalazione del sospetto evento avverso.
3. L’Agenzia può chiedere al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio per i medicinali veterinari autorizzati mediante procedura centralizzata, oppure per i medicinali veterinari autorizzati a livello nazionale nel caso rientrino nell’ambito di un deferimento nell’interesse dell’Unione ai sensi dell’, di raccogliere dati specifici di farmacovigilanza supplementari ai dati di cui all’, paragrafo 2, e di effettuare studi di sorveglianza successivi all’immissione in commercio. L’Agenzia indica dettagliatamente le motivazioni della richiesta, stabilisce un termine appropriato e ne informa le altre autorità competenti.
4. Le autorità competenti possono chiedere al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali veterinari autorizzati con procedura nazionale di raccogliere dati specifici di farmacovigilanza, oltre ai dati elencati all’, paragrafo 2, e di condurre studi di sorveglianza successivi all’immissione in commercio. L’autorità competente indica dettagliatamente i motivi della richiesta, stabilisce un termine appropriato e ne informa le altre autorità competenti e l’Agenzia.
Storico versioni
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