Art. 2
In vigore dal 5 dic 2018
1. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti etichettati prima del 26 dicembre 2019 conformemente alle norme applicabili prima del 26 dicembre 2018 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti etichettati prima del 26 dicembre 2020 conformemente alle norme applicabili prima del 26 dicembre 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Storico versioni
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