Art. 2

In vigore dal 5 dic 2018
1.   Le materie prime per mangimi e i mangimi composti etichettati prima del 26 dicembre 2019 conformemente alle norme applicabili prima del 26 dicembre 2018 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2.   Le materie prime per mangimi e i mangimi composti etichettati prima del 26 dicembre 2020 conformemente alle norme applicabili prima del 26 dicembre 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2018/1903 — Testo vigente | Portale Normativo