Art. 1
In vigore dal 5 dic 2018
Il regolamento (CE) n. 767/2009 è così rettificato:
1)
nell'allegato IV, parte A, punto 2, tabella, seconda colonna, riga «ceneri insolubili in acido cloridrico», il contenuto della cella «1 - < 5» è sostituito da «1 - 5»;
2)
nell'allegato VI, capo I, il punto 7 è sostituito dal seguente:
«7.
Fatto salvo il punto 6, se un additivo per mangimi organolettico o nutrizionale è etichettato su base volontaria, la quantità aggiunta è indicata conformemente al punto 1 o, nel caso degli additivi per mangimi del gruppo funzionale vitamine, pro-vitamine e sostanze chimicamente ben definite con effetto simile, la quantità totale garantita per tutta la durata di conservazione è indicata conformemente al punto 2.»;
3)
nell'allegato VII, capo I, il punto 8 è sostituito dal seguente:
«8.
Fatto salvo il punto 7, se un additivo per mangimi organolettico o nutrizionale è etichettato su base volontaria, la quantità aggiunta è indicata conformemente al punto 1 o, nel caso degli additivi per mangimi del gruppo funzionale vitamine, pro-vitamine e sostanze chimicamente ben definite con effetto simile, la quantità totale garantita per tutta la durata di conservazione è indicata conformemente al punto 2.»;
4)
nell'allegato II, punto 5, e nell'allegato V, tabella, terza colonna, righe 3, 5, 12, 15, 16 e 18, l'espressione «oli e grassi grezzi» è sostituita dall'espressione «grassi grezzi»;
5)
(non riguarda la versione italiana).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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