Art. 17

Riservatezza – eu-LISA

In vigore dal 28 nov 2018
Riservatezza – eu-LISA 1.   Fatto salvo l' dello statuto dei funzionari, l'eu-LISA applica norme adeguate in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti a tutti i membri del proprio personale che debbano lavorare con i dati SIS, secondo standard equiparabili a quelli previsti dall' del presente regolamento. Tale obbligo vincola gli interessati anche dopo che hanno lasciato l'incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le proprie attività. 2.   L'eu-LISA adotta misure equivalenti a quelle di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda la riservatezza degli scambi di informazioni supplementari attraverso l'infrastruttura di comunicazione. 3.   Se collabora con contraenti esterni per un qualsiasi compito relativo al SIS, l'eu-LISA monitora attentamente le attività del contraente per garantire il rispetto di tutte le disposizioni del presente regolamento, in particolare per quanto concerne la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati. 4.   La gestione operativa del CS-SIS non può essere affidata a imprese o organizzazioni private.
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